ART. 1

E' costituita l'associazione "Amici Delle Isole Greche " con sede in Bolzano- Viale Venezia 3

ART 2

L'associazione non ha scopi di lucro.

Essa persegue le seguenti finalità:

  1. Promuovere, approfondire e divulgare la conoscenza delle isole greche e di luoghi del mondo meritevoli, a insindacabile parere del consiglio direttivo, di essere visitati e divulgati al fine di promuovere un turismo ecologicamente compatibile, di minimo impatto ambientale;
  2. entrare in corrispondenza, attraverso un sito telematico, con quanti visitano e conoscono le isole greche o altri luoghi del mondo meritevoli e predisporre e fornire agli associati una guida telematica ai siti tutelati con indicazioni e raccomandazioni finalizzate ad un approccio turistico rispettoso dell'ambiente;
  3. promuove la collaborazione e lo scambio di conoscenze fra gli associati al fine di migliorare il sito informatico dell'associazione sulla base delle singole esperienze di viaggio;
  4. mettere a disposizione degli associati spazi telematici per scambi di informazioni e proposte di viaggio
  5. divulgare fra gli associati le conoscenze storiche, geografiche e culturali dei luoghi tutelati dall'associazione;
  6. promuovere azioni di tutela contro il degrado dei siti tutelati, attraverso proteste ed interventi nelle sedi competenti.
  7. L'associazione potrà pubblicare guide delle isole greche o di altri luoghi tutelati solo se destinate prevalentemente agli associati.
ART.3

L'associazione è composta da soci fondatori, soci effettivi, soci onorari e soci assistiti.

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno costituito l'associazione. Sono a carico dei soci fondatori in parti uguali le spese necessarie per la costituzione e l'avviamento dell'attività sociale nel limite massimo di L. 250.000 per socio fondatore nel primo anno di attività. Negli anni successivi di attività, qualora il tesseramento e il finanziamento esterno fosse insufficiente alla prosecuzione dell'attività sociale, l'assemblea dei soci fondatori, a maggioranza, stabilirà la quota a carico degli stessi. Nel caso di mezzi sufficienti alla prosecuzione dell'attività sociale i soci fondatori sono esentati dal pagamento di quote sociali.

Sono soci onorari, esentati dal pagamento di quote sociali, coloro i quali hanno svolto attività all'interno dell'associazione, ritenuta meritevole dal consiglio direttivo.

Sono soci effettivi, oltre ai soci fondatori e onorari, coloro i quali entreranno a far parte dell'associazione. Costoro costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Sono soci assistiti coloro che chiederanno l'accesso alla banca dati dell'associazione con l'impegno di collaborare per realizzare lo scopo sociale. I soci assistiti, per i quali è prevista una quota sociale ridotta, possono partecipare su loro richiesta scritta, accolta dal consiglio direttivo, alle assemblee sociali senza diritto di voto e non godono dell'elettorato passivo e attivo.

ART.4

i mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti, di privati e di associazioni.

ART. 5

Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo cartaceo o telematico predisposto dall'Associazione.

ART. 6

L'ammissione a socio assistito è libera. Chiunque può essere ammesso dietro pagamento della quota associativa. L'ammissione a socio effettivo è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del consiglio direttivo il cui giudizio è insindacabile, e contro la cui decisione è ammesso solo il ricorso all'assemblea dei soci. Nell'accoglimento delle domande viene data la preferenza ai soci assistiti.

ART 7

In caso di domande di ammissione a socio presentate dai minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

ART.8

La qualifica di socio dà il diritto all'accesso alla banca dati, alla guida telematica dell'Associazione e di partecipare alla attività sociale nei limiti previsti dall'art. 3. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'associazione.

ART. 9

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

  1. per dimissione volontarie contenute in lettera raccomandata;
  2. per morosità: il socio che non provvederà al pagamento, entro un mese dalla scadenza, della quota sociale , si intenderà di diritto escluso dall'associazione. L'esclusione del socio comporta l'automatica cessazione dell'accesso alla banca dati e alla guida dell'associazione.
  3. per espulsione deliberata a maggioranza assoluta dal consiglio direttivo, pronunciata contro il socio ritenuto colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori dell'associazione. L'espulsione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci.
ART.10

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 ottobre e terminano il 30 settembre di ciascun anno..

ART. 11

Gli organi sociali sono:

  1. l'Assemblea generale dei soci.
  2. il Presidente
  3. il Consiglio Direttivo
ART.12

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

ART.13

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota annua. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio partecipante.

ART.14

La convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci avverrà di norma entro il 31 di ottobre di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso.

ART.15

La convocazione dell'assemblea generale dei soci viene richiesta dal consiglio direttivo, dal presidente o dalla metà più uno dei soci effettivi che propongono l'ordine del giorno. In questo ultimo caso la stessa verrà convocata entro 30 giorni dal Presidente.

ART.16

La convocazione dell'assemblea deve avvenire attraverso il sito internet dell'associazione, almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

ART.17

Tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le delibere vengono approvate a maggioranza degli intervenuti.

ART.18

Spetta all'assemblea dei soci:

  1. deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
  2. eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente.
  3. decidere sui problemi patrimoniali dell'associazione;
  4. discutere su ogni altro problema proposto dal Consiglio Direttivo.
ART.19

Le modifiche statutarie potranno essere discusse e deliberate dall'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 17.

ART.20

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri eletti dall'assemblea, compreso il presidente, e nel proprio ambito nomina il Vice Presidente e il Segretario con funzioni di tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente conta il doppio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano altri consiglieri, senza formalità.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

  1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci
  2. escludere i soci morosi o indegni
  3. redigere il bilancio preventivo e consuntivo
  4. deliberare sulle quote associative
  5. programmare l'attività dell'associazione
  6. indirizzare e controllare l'ordinaria amministrazione che sarà delegata al Presidente, curare la straordinaria amministrazione , con esclusione dei compiti attribuiti all'assemblea dal presente statuto.
ART. 21

Il Presidente dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante. Il Vice Presidente o il Segretario sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali vengono espressamente delegati dal Presidente.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione. La stessa può essere delegata dal Presidente al Vice Presidente o al Segretario anche disgiuntamente per singoli atti. In mancanza del Presidente viene delegata al vice presidente.

ART.22

Le cariche sociali sono gratuite. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'assemblea può deliberare compensi di natura straordinaria per attività particolarmente impegnative svolte da singoli componenti del Consiglio Direttivo, compreso il presidente, o da qualsiasi altro associato in favore dell'associazione.

ART. 23

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART.24

La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione potrà essere sciolta su delibera presa a maggioranza assoluta dell'assemblea straordinaria.

ART. 25

In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione i beni della stessa verranno attribuiti ad una associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23-12-1996 n. 662.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART.26

Per tutto quanto non previsto valgono le disposizione di legge in materia e le norme del codice civile.